ASSOCIAZIONE
CONTADINI
TRENTINI

Estensione al familiare coadiuvante dei benefici fiscali del coltivatore diretto

NORMATIVA

Ai sensi del comma 705, i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti
al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e
previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale
propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari
partecipano attivamente.

In relazione alle novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2019, la disposizione
in commento estende al familiare coadiuvante del coltivatore diretto i benefici fiscali
previsti per quest’ultimo anche ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
e dell’imposta di successione, nonché, per l’anno 2019, ai fini dell’IRPEF, al
ricorrere delle seguenti condizioni:

- appartenenza al medesimo nucleo familiare;
- iscrizione nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di
coltivatori diretti;
- partecipazione attiva all’esercizio dell’impresa familiare.

Con particolare riferimento alle imposte sul reddito, si rammenta che l’articolo 1,
comma 44, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), ha stabilito che, per
gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla
formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella
previdenza agricola.

Tale agevolazione, pertanto, in forza dell’equiparazione dei regimi fiscali introdotta
dall’articolo 1, comma 705, della legge di bilancio per il 2019, compete, per il 2019,
anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto.

Relativamente ai trasferimenti di terreni agricoli, si rappresenta che ai sensi
dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è stabilito che: “Gli atti di
trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in
base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed
assistenziale, nonché le operazioni fondiarie attraverso l'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed
ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento”.

Il comma 705 in commento estende, quindi, il trattamento agevolato previsto dal
predetto articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, agli atti di
trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in
base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere in favore dei familiari
coadiuvanti del coltivatore diretto titolare di impresa agricola al cui esercizio i
predetti familiari partecipano attivamente, appartenenti al medesimo nucleo
familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola
quali coltivatori diretti.

Tale agevolazione si affianca a quella attualmente prevista dall’articolo 1, comma
907, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che prevede che le
disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del
2009 sono applicabili anche a favore del coniuge e dei parenti in linea retta di
soggetti aventi i requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 4-bis, conviventi con
i predetti soggetti (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali-IAP iscritti
nella relativa gestione previdenziale), purché già proprietari di terreni agricoli.

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