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Lo scambio di manodopera

NORMATIVA

Lo scambio di manodopera

LE REGOLE
Lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli è un istituto regolato dall’art. 2139 c.c. che così recita: “Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi”.
Per piccoli imprenditori agricoli devono intendersi, ai sensi dell’art. 2083 c.c., i coltivatori diretti ovvero coloro i quali esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Per quanto attiene agli “usi” citati dal codice civile, è necessario fare riferimento alle raccolte degli usi depositate presso le locali CCIAA

La Camera di commercio provvede periodicamente all'accertamento degli usi e delle consuetudini relativi alle attività economiche e commerciali nella provincia, pubblicandoli in una Raccolta; in virtù di tale pubblicazione gli usi acquistano il rango di fonti del diritto
La raccolta provinciale degli usi al Titolo.7, cap.7, art.1 dice:

È in uso lo scambio di manodopera tra i piccoli imprenditori agricoli, sia coltivatori diretti che imprenditori che svolgono l’attività agricola anche in via accessoria purché non occasionale e non finalizzata al mero autoconsumo. Lo scambio si effettua in tutta la provincia, nell’attività agricola e in quelle ad essa connesse, personalmente tra gli stessi imprenditori anche a mezzo dei loro familiari o dipendenti.

Con specifico riguardo alle attività agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi.

Parenti di primo grado
- Figli e genitori (linea retta)

Parenti di secondo grado
- Fratelli e sorelle; linea collaterale: sorella, padre (che non si conta), sorella.
- Nipoti e nonni; linea retta: nipote, padre, nonno (che non si conta).

Parenti di terzo grado:
- Nipote e zio; linea collaterale: nipote, padre, nonno (che non si conta - zio).
- Bisnipote e bisnonno; linea retta: bisnipote, padre, nonno, bisnonno (che non si conta).

Parenti di quarto grado:
- Cugini; linea collaterale: cugino, zio, nonno (che non si conta), zio, cugino.

Affini di primo grado
- Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora


Affini di secondo grado
- marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello), etc.

Affini di terzo grado
- zio del marito rispetto alla moglie (lo zio è parente di terzo grado rispetto al marito-nipote), zia della moglie rispetto al marito ecc..

Affini di quarto grado
- cugino del marito rispetto alla moglie (i cugini sono, fra di loro, parenti di quarto grado).

Tornando allo scambio di monodopera, per essere genuino deve rispettare i seguenti punti:

1) non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro della prestazione resa;
2) le prestazioni date e ricevute prescindano da un qualunque calcolo di stretta equivalenza quantitativa e qualitativa;
3) la prestazione attenga esclusivamente ad attività rientranti nello specifico dell’attività agricola, principale o “connessa” che sia.

E’ evidente che non di possa rendere una prestazione agricola facendo ad esempio lavori a domicilio o extra agricoli.

In caso di scambio di manodopera è consentito solo per la prov. di Trento (non per le prov. di Bolzano o Verona) lo scambio di personale dipendente anche in assenza del datore di lavoro.
E’ importante, per evitare contenziosi in materia di sicurezza sul lavoro, di adempiiere agli obblighi di formazione del personale e alla fornitura degli opportuni D.P.I)
Va sottolineato, come sembra ovviamente ragionevole, che i dipendenti non possono essere assunti esclusivamente per lo scambio.

Lo scambio prescinde si dal calcolo di stretta equivalenza ma deve tuttavia rispondere ad un criterio di di proporzione.

La formazione del personale non è di secondaria importanza in caso di scambio di manodopera in quanto la azienda A può avere una valutazione dei rischi differenti rispetto alla azienda B (colture e operazioni diverse, macchinari differenti ecc)

Non risulta obbligatorio, ma consigliabile, predisporre preventivamente in caso di scambio di manodopera, un accordo scritto tra le aziende coinvolte, da presentare eventualmente insieme ai documenti di regolare assunzione in caso di visita ispettiva.

Per il coltivatore diretto quindi la copertura assicurativa relativa all’infortunio sul lavoro sussiste in favore dell’agricoltore diretto, svolgente la sua attività sul fondo di un altro coltivatore, ove vi sia reciprocanza.( che è il presupposto della copertura assicurativa). Resta a carico del lavoratore infortunato, l’onere della prova della qualità di piccolo imprenditore agricolo del soggetto beneficiario della prestazione e della reciprocità delle attività lavorative.

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