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Quota 100

PATRONATO

Il Governo ha approvato lo scorso 17 Gennaio 2019 il decreto legge contenente la QUOTA 100, una proposta per anticipare l’età pensionabile per i lavoratori iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria (AGO), le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata dell’Inps ed i fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria. Il provvedimento è atteso a breve in Gazzetta Ufficiale e poi dovrà essere convertito in legge dal Parlamento.Dunque è suscettibile ancora di modifiche.

Il decreto prevede un’unica combinazione per centrare l’uscita: 62 anni di età e 38 anni di contributi e vale per chi matura i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2021. Chi raggiungerà i requisiti entro tale data acquisisce il diritto a pensionarsi anche successivamente al 31.12.2021. Non è prevista alcuna penalità sulle regole di calcolo dell’assegno e resta confermata la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia.

Divieto di cumulo Reddito/Pensione
Viene ripristinato il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione sino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni) per rafforzare l’ingresso nel mercato di lavoro dei giovani. E’ ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di 5mila euro lordi.

Finestre
La quota 100 vede, inoltre, il ritorno ad un sistema di finestre mobili differenziate tra settore privato e pubblici dipendenti: 3 mesi per i primi e 6 mesi per i secondi dalla data di maturazione dei requisiti. Con la prima uscita fissata al 1 aprile 2019 (per il settore privato) e al 1 agosto 2019 (per il settore pubblico).

Contribuzione Utile
Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contributi è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell’assicurato (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa). Si può anche cumulare gratuitamente la contribuzione mista cioè presente nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, della gestione separata dell’Inps nonché delle gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO. Ai fini del cumulo è necessario che la contribuzione non sia coincidente temporalmente.

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