31/03/2020 è il termine per la presentazione della domanda di disoccupazione agricola per chi ha lavorato come dipendente agricolo nell’anno 2019.
Per la presentazione della domanda è necessario esibire un documento d’identità valido e il modello SR163 allegato, compilato con i dati anagrafici e timbrato dall’istituto bancario/postale presso il quale si ha il conto corrente o la carta prepagata.
A CHI SPETTA
• operai agricoli a tempo determinato;
• piccoli coloni;
• compartecipanti familiari;
• piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
• operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.
QUANDO SPETTA
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:
• iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
• almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
• almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento).
QUANTO SPETTA
L'indennità spetta:
• per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc;
• nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
Quota 100
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2020
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Sede di CLES:
Via IV Novembre, 11 – 38023
Tel. 0463/421531 - 0463/608287 - Fax 0463/421074
email cles@act.tn.it
PEC actcles@pec.it
Sede di MEZZOLOMBARDO:
via 4 Novembre, 14 – 38017
Tel. 0461/606005
Cookie and Privacy Policy
Realizzazione siti internet Cles (Trento) - Agenzia Nitida Immagine ©