Si ricorda inoltre che dal primo luglio scattano le sanzioni per emissione tardiva della fattura;
fattura, che andrà emessa entro DIECI giorni dalla data dell’operazione.
Se la fattura elettronica non è stata emessa si applica la sanzione prevista dall'articolo del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede una sanzione dal 90% al 180% dell’IVA relativa all'imponibile.
Tuttavia, problemi sorgono anche per chi non riceve la fattura elettronica e non fa nulla in proposito. Infatti, se la fattura elettronica tra privati non viene ricevuta dal cessionario/committente, quest’ultimo deve attivarsi direttamente procedendo all'emissione di una autofattura.
Questo sistema evita al cessionario o al committente di incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 6, comma 8 del D.Lgs. 417/97 che prevede una sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro e fino a 2mila euro.
Si consiglia quindi di sollecitare eventuali fornitori ad una fatturazione puntuale.
Estensione al familiare coadiuvante dei benefici fiscali del coltivatore diretto
FATTURA ELETTRONICA
Adempimenti alle aziende in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro riguardanti COVID 19
Cisterne di gasolio
Proroga fitosanitari
Adeguamento DVR
Contributo per la riqualificazione delle attività agrituristiche
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